Art. 1591 · Danni per ritardata restituzione.
CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. I

Art. 1591

1706 / 3280

Danni per ritardata restituzione.

In vigore dal 19 apr 1942
Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1591