CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. I
Art. 1591
1706 / 3261Danni per ritardata restituzione.
In vigore dal 19 apr 1942
Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1591