CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. I
Art. 1585
1700 / 3261Garanzia per molestie.
In vigore dal 19 apr 1942
Il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima.
Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1585