Art. 1585 · Garanzia per molestie.
CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. I

Art. 1585

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Garanzia per molestie.

In vigore dal 19 apr 1942
Il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima. Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1585