Art. 1582 · Divieto d'innovazione.
CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. I

Art. 1582

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Divieto d'innovazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Il locatore non può compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del conduttore.
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