CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. I
Art. 1582
1697 / 3261Divieto d'innovazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Il locatore non può compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del conduttore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1582