CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. I
Art. 1575
1690 / 3261Obbligazioni principali del locatore.
In vigore dal 19 apr 1942
Il locatore deve:
1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
2) mantenerla in stato da servire all'uso convenuto;
3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1575