Art. 1573 · Durata della locazione.
CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. I

Art. 1573

1688 / 3280

Durata della locazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Salvo diverse norme di legge, la locazione non può stipularsi per un tempo eccedente i trenta anni. Se stipulata per un periodo più lungo o in perpetuo, è ridotta al termine suddetto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1573