CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. I
Art. 1573
1688 / 3261Durata della locazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Salvo diverse norme di legge, la locazione non può stipularsi per un tempo eccedente i trenta anni. Se stipulata per un periodo più lungo o in perpetuo, è ridotta al termine suddetto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1573