CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo V
Art. 1567
1682 / 3261Esclusiva a favore del somministrante.
In vigore dal 19 apr 1942
Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, nè, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1567