Art. 1567 · Esclusiva a favore del somministrante.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo V

Art. 1567

1682 / 3261

Esclusiva a favore del somministrante.

In vigore dal 19 apr 1942
Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, nè, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1567