CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo V
Art. 155
190 / 3261Provvedimenti riguardo ai figli.
In vigore dal 7 feb 2014
In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 27 luglio 1989, n. 454 (in G.U. 1a s.s. 2/8/1989, n. 31), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini della opponibilita' ai terzi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-155