CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo II
Art. 1548
1663 / 3261Nozione.
In vigore dal 19 apr 1942
Il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1548