Art. 1548 · Nozione.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo II

Art. 1548

1663 / 3261

Nozione.

In vigore dal 19 apr 1942
Il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1548