Art. 1545 · Obblighi del compratore.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. IV

Art. 1545

1660 / 3261

Obblighi del compratore.

In vigore dal 19 apr 1942
Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell'eredità, e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall'eredità medesima, salvo che sia convenuto diversamente.
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