CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. IV
Art. 1545
1660 / 3261Obblighi del compratore.
In vigore dal 19 apr 1942
Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell'eredità, e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall'eredità medesima, salvo che sia convenuto diversamente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1545