Art. 1542 · Garanzia.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. IV

Art. 1542

1657 / 3261

Garanzia.

In vigore dal 19 apr 1942
Chi vende un'eredità senza specificarne gli oggetti non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede.
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