CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. IV
Art. 1542
1657 / 3261Garanzia.
In vigore dal 19 apr 1942
Chi vende un'eredità senza specificarne gli oggetti non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1542