CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo V
Art. 154
189 / 3261Riconciliazione.
In vigore dal 20 set 1975
La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-154