Art. 1533 · Estrazione per premi o rimborsi.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. II§ 5

Art. 1533

1648 / 3261

Estrazione per premi o rimborsi.

In vigore dal 19 apr 1942
Se i titoli venduti a termine sono soggetti a estrazione per premi o rimborsi, i diritti e gli oneri derivanti dall'estrazione spettano al compratore, qualora la conclusione del contratto sia anteriore al giorno stabilito per l'inizio dell'estrazione. Il venditore, al solo effetto indicato dal comma precedente, deve comunicare per iscritto al compratore una distinta numerica dei titoli almeno un giorno prima dell'inizio dell'estrazione. In mancanza di tale comunicazione, il compratore ha facoltà di acquistare, a spese del venditore, i diritti spettanti a una quantità corrispondente di titoli, dandone comunicazione al venditore prima dell'inizio dell'estrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1533