Art. 1532 · Diritto di opzione.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. II§ 5

Art. 1532

1647 / 3261

Diritto di opzione.

In vigore dal 19 apr 1942
Il diritto di opzione inerente ai titoli venduti a termine spetta al compratore. Il venditore, qualora il compratore gliene faccia richiesta in tempo utile, deve mettere il compratore in grado di esercitare il diritto di opzione, oppure deve esercitarlo per conto del compratore, se questi gli ha fornito i fondi necessari. In mancanza di richiesta da parte del compratore, il venditore deve curare la vendita dei diritti di opzione per conto del compratore, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito.
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