CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. II›§ 4
Art. 1528
1643 / 3261Pagamento del prezzo.
In vigore dal 19 apr 1942
Salvo patto o usi contrari, il pagamento del prezzo e degli accessori deve eseguirsi nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'articolo precedente.
Quando i documenti sono regolari, il compratore non può rifiutare il pagamento del prezzo adducendo eccezioni relative alla qualità e allo stato delle cose, a meno che queste risultino già dimostrate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1528