Art. 151 · Separazione giudiziale.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo V

Art. 151

186 / 3261

Separazione giudiziale.

In vigore dal 20 set 1975
La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 16-19 dicembre 1968 n. 127 (in G.U. 1a s.s. 28/12/1968 n. 329) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 151, secondo comma, del Codice civile.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-151