CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. I›§ 3
Art. 1508
1615 / 3261Vendita separata di cosa indivisa.
In vigore dal 19 apr 1942
Se i comproprietari di una cosa non l'hanno venduta congiuntamente e per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che loro spettava, e il compratore non può valersi della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1508