Art. 1507 · Vendita congiuntiva di cosa indivisa.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. I§ 3

Art. 1507

1614 / 3261

Vendita congiuntiva di cosa indivisa.

In vigore dal 19 apr 1942
Se più persone hanno venduto congiuntamente, mediante un solo contratto, una cosa indivisa, ciascuna può esercitare il diritto di riscatto solo sopra la quota che le spettava. La medesima disposizione si osserva se il venditore ha lasciato più eredi. Il compratore, nei casi sopra espressi, può esigere che tutti i venditori o tutti i coeredi esercitino congiuntamente il diritto di riscatto dell'intera cosa; se essi non si accordano, il riscatto può esercitarsi soltanto da parte di colui o di coloro che offrono di riscattare la cosa per intero.
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