CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. I›§ 3
Art. 1504
1611 / 3261Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti.
In vigore dal 19 apr 1942
Il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di riscatto nei confronti del compratore può ottenere il rilascio della cosa anche dai successivi acquirenti, purchè il patto sia ad essi opponibile.
Se l'alienazione è stata notificata al venditore, il riscatto deve essere esercitato in confronto del terzo acquirente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1504