Art. 1503 · Esercizio del riscatto.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. I§ 3

Art. 1503

1610 / 3261

Esercizio del riscatto.

In vigore dal 19 apr 1942
Il venditore decade dal diritto di riscatto, se entro il termine fissato non comunica al compratore la dichiarazione di riscatto e non gli corrisponde le somme liquide dovute per il rimborso del prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita. Se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento di tali rimborsi, il venditore decade dal diritto di riscatto, qualora non ne faccia offerta reale entro otto giorni dalla scadenza del termine. Nella vendita di beni immobili la dichiarazione di riscatto deve essere fatta per iscritto, sotto pena di nullità.
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