Art. 1500 · Patto di riscatto
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. I§ 3

Art. 1500

1607 / 3261

Patto di riscatto

In vigore dal 19 apr 1942
Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono. Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l'eccedenza.
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