CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. I›§ 3
Art. 1500
1607 / 3261Patto di riscatto
In vigore dal 19 apr 1942
Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono.
Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l'eccedenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1500