Art. 1497 · Mancanza di qualità.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. I§ 1

Art. 1497

1604 / 3261

Mancanza di qualità.

In vigore dal 19 apr 1942
Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purchè il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'.
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