CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 1497
1604 / 3261Mancanza di qualità.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purchè il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1497