Art. 1495 · Termini e condizioni per l'azione.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. I§ 1

Art. 1495

1602 / 3261

Termini e condizioni per l'azione.

In vigore dal 19 apr 1942
Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purchè il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.
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