Art. 149 · Scioglimento del matrimonio.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo V

Art. 149

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Scioglimento del matrimonio.

In vigore dal 20 set 1975
Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge. Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell' o dell', e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-149