CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo V
Art. 149
184 / 3261Scioglimento del matrimonio.
In vigore dal 20 set 1975
Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.
Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell' o dell', e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-149