CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 1483
1590 / 3261Evizione totale della cosa.
In vigore dal 19 apr 1942
Se il compratore subisce l'evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno a norma dell'.
Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1483