CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XIV›Sez. I
Art. 1460
1567 / 3261Eccezione d'inadempimento.
In vigore dal 19 apr 1942
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1460