Art. 1460 · Eccezione d'inadempimento.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo XIVSez. I

Art. 1460

1567 / 3261

Eccezione d'inadempimento.

In vigore dal 19 apr 1942
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.
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