CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XIV›Sez. I
Art. 1457
1564 / 3261Termine essenziale per una delle parti.
In vigore dal 19 apr 1942
Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.
In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1457