CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XIII
Art. 1449
1556 / 3261Prescrizione.
In vigore dal 19 apr 1942
L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'.
La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l'azione è prescritta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1449