Art. 1449 · Prescrizione.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo XIII

Art. 1449

1556 / 3261

Prescrizione.

In vigore dal 19 apr 1942
L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'. La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l'azione è prescritta.
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