Art. 1448 · Azione generale di rescissione per lesione.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo XIII

Art. 1448

1555 / 3261

Azione generale di rescissione per lesione.

In vigore dal 19 apr 1942
Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta. Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori. Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1448