Art. 1443 · Ripetizione contro il contraente incapace.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo XIISez. III

Art. 1443

1550 / 3261

Ripetizione contro il contraente incapace.

In vigore dal 19 apr 1942
Se il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1443