CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XII›Sez. III
Art. 1443
1550 / 3261Ripetizione contro il contraente incapace.
In vigore dal 19 apr 1942
Se il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1443