Art. 1441 · Legittimazione.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo XIISez. III

Art. 1441

1548 / 3261

Legittimazione.

In vigore dal 19 apr 1942
L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge. L'incapacità del condannato in istato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1441