Art. 1430 · Errore di calcolo.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo XIISez. II

Art. 1430

1537 / 3261

Errore di calcolo.

In vigore dal 19 apr 1942
L'errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1430