CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XII›Sez. II
Art. 1430
1537 / 3261Errore di calcolo.
In vigore dal 19 apr 1942
L'errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1430