CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XII›Sez. II
Art. 1429
1536 / 3261Errore essenziale.
In vigore dal 19 apr 1942
L'errore è essenziale:
1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;
2) quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
3) quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso;
4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1429