CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. VIII
Art. 142
175 / 3261Limiti d'applicazione delle precedenti disposizioni.
In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-142