Art. 142 · Limiti d'applicazione delle precedenti disposizioni.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo IIISez. VIII

Art. 142

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Limiti d'applicazione delle precedenti disposizioni.

In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-142