CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XI
Art. 1419
1526 / 3261Nullità parziale.
In vigore dal 19 apr 1942
La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.
La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1419