Art. 1413 · Eccezioni opponibili dal promittente al terzo.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo IX

Art. 1413

1520 / 3261

Eccezioni opponibili dal promittente al terzo.

In vigore dal 19 apr 1942
Il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1413