CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo IX
Art. 1413
1520 / 3261Eccezioni opponibili dal promittente al terzo.
In vigore dal 19 apr 1942
Il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1413