CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo IX
Art. 1411
1518 / 3261Contratto a favore di terzi.
In vigore dal 19 apr 1942
È valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.
Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare.
In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1411