Art. 1411 · Contratto a favore di terzi.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo IX

Art. 1411

1518 / 3261

Contratto a favore di terzi.

In vigore dal 19 apr 1942
È valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse. Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare. In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.
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