Art. 1409 · Rapporti fra contraente ceduto e cessionario.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo VIII

Art. 1409

1516 / 3261

Rapporti fra contraente ceduto e cessionario.

In vigore dal 19 apr 1942
Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione.
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