CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo VIII
Art. 1409
1516 / 3261Rapporti fra contraente ceduto e cessionario.
In vigore dal 19 apr 1942
Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1409