CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo VIII
Art. 1407
1514 / 3261Forma.
In vigore dal 19 apr 1942
Se una parte ha consentito preventivamente che l'altra sostituisca a sè un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l'ha accettata.
Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale è inserita la clausola «all'ordine» o altra equivalente, la girata del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del girante.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1407