Art. 1407 · Forma.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo VIII

Art. 1407

1514 / 3261

Forma.

In vigore dal 19 apr 1942
Se una parte ha consentito preventivamente che l'altra sostituisca a sè un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l'ha accettata. Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale è inserita la clausola «all'ordine» o altra equivalente, la girata del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del girante.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1407