CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo VI
Art. 1395
1502 / 3261Contratto con se stesso.
In vigore dal 19 apr 1942
È annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi.
L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1395