Art. 1391 · Stati soggettivi rilevanti.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo VI

Art. 1391

1498 / 3261

Stati soggettivi rilevanti.

In vigore dal 19 apr 1942
Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d'ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato. In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1391