CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. VIII
Art. 139
172 / 3261Cause di nullità note a uno dei coniugi.
In vigore dal 20 set 1975
Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con l'ammenda da lire quarantamila a lire duecentomila.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-139