Art. 139 · Cause di nullità note a uno dei coniugi.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo IIISez. VIII

Art. 139

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Cause di nullità note a uno dei coniugi.

In vigore dal 20 set 1975
Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con l'ammenda da lire quarantamila a lire duecentomila.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-139