CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo V›Sez. II
Art. 1383
1490 / 3261Divieto di cumulo.
In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1383