Art. 1383 · Divieto di cumulo.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo VSez. II

Art. 1383

1490 / 3261

Divieto di cumulo.

In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1383