Art. 1382 · Effetti della clausola penale.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo VSez. II

Art. 1382

1489 / 3261

Effetti della clausola penale.

In vigore dal 19 apr 1942
La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1382