CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo V›Sez. I
Art. 1380
1487 / 3261Conflitto tra più diritti personali di godimento.
In vigore dal 19 apr 1942
Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito.
Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito quello che ha il titolo di data certa anteriore.
Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1380