CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo V›Sez. I
Art. 1378
1485 / 3261Trasferimento di cosa determinata solo nel genere.
In vigore dal 19 apr 1942
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1378