CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo V›Sez. I
Art. 1377
1484 / 3261Trasferimento di una massa di cose.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell'articolo precedente, ancorchè, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1377