CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo IV
Art. 1371
1478 / 3261Regole finali.
In vigore dal 10 nov 1944
Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1371