Art. 1360 · Retroattività della condizione.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo III

Art. 1360

1467 / 3261

Retroattività della condizione.

In vigore dal 19 apr 1942
Gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso. Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l'avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.
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