CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo III
Art. 1356
1463 / 3261Pendenza della condizione.
In vigore dal 19 apr 1942
In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto può compiere atti conservativi.
L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti conservativi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1356