CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. VIII
Art. 135
168 / 3261Pubblicazione senza richiesta o senza documenti.
In vigore dal 19 apr 1942
È punito con l'ammenda da lire duecento a lire mille l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all' o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-135